N. 02/2017 – Le sanzioni per l’impianto termico senza conduttore

In merito alle sanzioni riconducibili al ruolo del conduttore, a quanto ci risulta, l’unica sanzione è quella indicata all’articolo 288 comma 7 del DLgs 3 aprile 2006 numero 152:

Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all’articolo 287 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità indicata dalla legge regionale.

Al di là di questa piccola sanzione, è comunque necessario considerare i risvolti che potrebbe avere la mancata nomina di un conduttore patentato o una conduzione non regolare dell’impianto, che potrebbe peraltro comportare la revoca del patentino come previsto dall’articolo 287 comma 5 del DLgs 3 aprile 2006 numero 152

Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato in caso di irregolare conduzione dell’impianto. A tal fine l’autorità competente comunica all’autorità che ha rilasciato il patentino i casi di irregolare conduzione accertati.

Di solito le assicurazioni, a meno di polizze particolarmente onerose, rimborsano i danni solo se il responsabile ha rispettato tutti i requisiti cogenti; pertanto, se il responsabile non nomina un conduttore patentato, ove previsto, non sarebbe rimborsato in caso di danni ai beni o alle persone.

Ancora più importante è considerare i risvolti penali derivanti dalla mancata nomina del conduttore o dalla conduzione non corretta dell’impianto. In casi quali ad esempio: danni (449 del codice penale), disastri (434 del codice penale) o lesioni (582 del codice penale) si configurerebbe una colpa (43 del codice penale) per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, che comporterebbe una sanzione penale del responsabile dell’impianto.

Il responsabile o il terzo responsabile, considerati i rischi derivanti dall’esercizio dell’impianto, dovrebbe quindi osservare accuratamente tutti gli obblighi di legge, non tanto per non incorrere a una sanzione amministrativa ma per evitare gli oneri derivanti da un mancato rimborso da parte delle compagnie assicurative o le ben più gravi sanzioni penali.

Inoltre, la qualifica del personale, anche laddove non sia previsto l’obbligo di un conduttore patentato, potrebbe costituire una tutela dal punto di vista della sicurezza sul lavoro e una ulteriore garanzia di qualità per il cliente.

Da non dimenticare è infatti l’obbligo previsto dall’articolo 71 comma 7 del DLgs 9 aprile 2008 numero 81:

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati.

In questa ottica un patentino da conduttore, in quanto documento riconosciuto dalla legge e ottenuto a seguito di un esame di Stato, può costituire l’evidenza della informazione e formazione di cui sopra.

Infine, le aziende certificate in qualità secondo la norma ISO 9001, sono tenute ad assicurare che i lavoratori siano competenti sulla base di istruzione, formazione o esperienza appropriate. Anche sotto questo aspetto, per le imprese impiantistiche, il corso da conduttore di secondo grado può soddisfare il requisito di competenza dei lavoratori, necessario per ottenere la certificazione.