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N. 03/2022 – Riduzione periodo e orari di accensione impianti termici

Pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica in attuazione del Piano di riduzione dei consumi di gas naturale

Per tutti i comuni italiani, si avvicina la data della consueta attivazione degli impianti termici. A differenza degli anni passati, per far fronte alla crisi relativa al gas naturale, sono state disposte misure per limitare i consumi.

In particolare il DM 383 del 06/10/2022, di recente pubblicazione, stabilisce che:

i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale […] sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.

Tale riduzione del periodo di accensione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio. Pertanto, l’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti:

  • Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
  • Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
  • Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
  • Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
  • Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
  • Zona F: nessuna limitazione.

La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Rispetto a quanto previsto dal DPR 74/2013, i valori di temperatura dell’aria dovranno essere ridotti di 1 °C pertanto gli impianti devono essere condotti affinché la media delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unita’ immobiliare, non superi:

  • 17 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività, industriali, artigianali e assimilabili;
  • 19 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Si riporta in allegato il vademecum di cui agli articoli 8 e 9 con il quale ENEA fornisce indicazioni utili per la corretta regolazione dell’impianto al fine di ottenere le temperature sopra indicate.

Il regolamento in questione richiama alcune deroghe già previste dal DPR 74/2013, per un’analisi completa si rimanda direttamente alla legge in allegato.

N. 02/2022 – Scadenza patentini FGAS

Al via il secondo ciclo di esami dopo dieci anni dai primi rilasci

Si informano tutti i tecnici frigoristi con patentino FGAS che i primi certificati emessi sono prossimi alla prima scadenza decennale e che, per ottenerne il rinnovo, sarà necessario sostenere un nuovo esame.
Si invitano pertanto tutti i tecnici con patentini emessi tra la fine del 2012 e il primo semestre del 2013, per evitare periodi di inattività dovuta alla scadenza, ad avviare le pratiche per il rilascio di un nuovo certificato con congruo anticipo.
Il nostro Studio è a vostra disposizione per fornirvi assistenza completa per il rinnovo del vostro patentino. Si organizzano sessioni di esame ogni mese con condizioni economiche vantaggiose per i certificati in scadenza ottenuti presso il nostro Studio e presso altri enti. Per le prossime date vi invitiamo a consultare la pagina dedicata sul nostro sito. Per informazioni dettagliate non esitate a contattarci tramite posta elettronica all’indirizzo studio@gbranca.it oppure telefonicamente ai numeri 06.97273267 e 06.97271384.

N. 01/2022 – Qualifica professionale FER in visura camerale

Si informa che dal 1° gennaio 2022 i titoli di qualifica professionale FER dovranno essere inseriti in visura camerale da parte delle camere di commercio.
Questa importante novità, introdotta dal Decreto Semplificazioni (DL 77/2021), consentirà a tutti i responsabili tecnici che seguiranno il corso di aggiornamento di evitare un ulteriore passaggio in camera di commercio per richiedere l’indicazione in visura del mantenimento della qualifica.
Finora non era infatti possibile dimostrare in nessun modo lo svolgimento dell’aggiornamento obbligatorio se non tramite l’esibizione dell’attestato rilasciato dall’ente formativo. In questo modo, di fatto, risultavano equiparate le imprese che avevano adempiuto regolarmente a questo obbligo di legge a quelle che non avevano compiuto alcun percorso di qualificazione, con il risultato di una discriminazione e una concorrenza sleale. Per conferire quindi al percorso di aggiornamento un maggior carattere di ufficialità, alcune imprese chiedevano alla propria camera di commercio di riportare la qualifica in visura, richiesta alle volte negata in alcune province d’Italia.
Ricordiamo che il corso di aggiornamento FER è stato introdotto dal Decreto Legislativo n. 28 del 2011, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (FER), che ha stabilito l’obbligo di un corso di aggiornamento per tutti i responsabili tecnici delle imprese installatrici dei seguenti impianti:

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N. 02/2020 – Refrigeranti infiammabili in luoghi aperti al pubblico – Installazione consentita

Negli ultimi anni ha trovato ampia diffusione il refrigerante R32 che, nei piccoli impianti, ha sostituito quasi del tutto il refrigerante R410A che resta tuttavia dominante nelle medie e grandi applicazioni.

Nel nostro Branca Informa N. 02/2018 vi avevamo informato che l’installazione di apparecchiature contenenti refrigeranti infiammabili quali l’R32 non era consentita in numerosi luoghi aperti al pubblico. Fortunatamente tale limitazione è stata superata dal DM 10 marzo 2020, riportato in allegato ed entrato in vigore il 18 giugno.

Il legislatore ha considerato che le limitazioni relative ai refrigeranti, contenute nelle regole tecniche di prevenzione incendi, sono ormai superate dallo sviluppo tecnologico degli impianti di climatizzazione e risultano penalizzanti per soluzioni tecniche maggiormente efficienti dal punto di vista energetico e a minore impatto ambientale. Consente di conseguenza l’installazione di refrigeranti classificati A1 (quali il R410A) e A2L (quali il R32) secondo la norma ISO 817.

Le attività dove prima era impedito e ora è possibile installare tali refrigeranti sono le seguenti:

  • edilizia scolastica,
  • attività ricettive turistico – alberghiere,
  • locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo,
  • strutture sanitarie pubbliche e private,
  • edifici e/o locali destinati ad uffici,
  • attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.

Il decreto precisa che gli impianti in questione sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e che la dichiarazione di conformità deve essere comprensiva del “manuale di uso e manutenzione”. Il manuale di uso e manutenzione qui indicato non deve essere confuso con le istruzioni predisposte dal fabbricante dell’apparecchio installato; è invece un documento redatto dall’impresa installatrice che, tenendo conto delle indicazioni fornite dai fabbricanti dei componenti installati, contiene il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.

N. 01/2020 – Sanificazione degli impianti di condizionamento – Requisiti dell’impresa e del personale

In questo periodo di emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus sono numerose le imprese interessate a proporre ai clienti, in aggiunta alla consueta manutenzione degli impianti, anche la relativa “sanificazione”.

In effetti la “sanificazione” degli impianti, per quanto previsto dal testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs 81/08), deve essere sempre garantita, non solo in questo particolare periodo storico, e deve essere assicurata grazie a un adeguato programma di manutenzione (DPR 74/2013).

In questo senso si può quindi affermare che le attività di sanificazione degli impianti rientrano a pieno titolo nelle normali attività di manutenzione.

Tuttavia bisogna tenere presente che sia la “manutenzione” che la “sanificazione” sono attività regolamentate e per effettuarle sono necessarie delle particolari abilitazioni. Più precisamente per la manutenzione degli impianti di condizionamento è necessario che l’impresa sia abilitata ai sensi della lettera C del DM 37/08; per la sanificazione è invece necessaria l’abilitazione ai sensi del DM 274/97 e della legge 82/94. Pertanto l’impresa abilitata per l’impiantistica deve astenersi dal dichiarare “sanificati” gli impianti, l’impresa abilitata per la sanificazione deve invece astenersi dall’effettuare attività che richiedano interventi di manutenzione quali smontaggio e rimontaggio, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto.

Su questo problema sta crescendo la sensibilità delle imprese soprattutto a causa delle numerose richieste di “sanificazione” da parte dei clienti, dovute a loro volta dalle recenti disposizioni di legge che la prescrivono (per esempio DPCM 26 aprile 2020) e per accedere agli ammortizzatori sociali previsti dal DL 18/2020 “cura Italia” per le attività di sanificazione.

Per risolvere il problema e quindi poter dichiarare in pieno diritto un impianto “sanificato” si può svolgere il lavoro in collaborazione tra due imprese aventi ognuna le pertinenti abilitazioni.

Altra soluzione, per l’impresa abilitata all’impiantistica, è quella di richiedere in Camera di Commercio l’abilitazione anche per le attività di sanificazione. Per farlo devono essere espletate le seguenti pratiche.

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