N. 01/2020 – Sanificazione degli impianti di condizionamento – Requisiti dell’impresa e del personale

In questo periodo di emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus sono numerose le imprese interessate a proporre ai clienti, in aggiunta alla consueta manutenzione degli impianti, anche la relativa “sanificazione”.

In effetti la “sanificazione” degli impianti, per quanto previsto dal testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs 81/08), deve essere sempre garantita, non solo in questo particolare periodo storico, e deve essere assicurata grazie a un adeguato programma di manutenzione (DPR 74/2013).

In questo senso si può quindi affermare che le attività di sanificazione degli impianti rientrano a pieno titolo nelle normali attività di manutenzione.

Tuttavia bisogna tenere presente che sia la “manutenzione” che la “sanificazione” sono attività regolamentate e per effettuarle sono necessarie delle particolari abilitazioni. Più precisamente per la manutenzione degli impianti di condizionamento è necessario che l’impresa sia abilitata ai sensi della lettera C del DM 37/08; per la sanificazione è invece necessaria l’abilitazione ai sensi del DM 274/97 e della legge 82/94. Pertanto l’impresa abilitata per l’impiantistica deve astenersi dal dichiarare “sanificati” gli impianti, l’impresa abilitata per la sanificazione deve invece astenersi dall’effettuare attività che richiedano interventi di manutenzione quali smontaggio e rimontaggio, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto.

Su questo problema sta crescendo la sensibilità delle imprese soprattutto a causa delle numerose richieste di “sanificazione” da parte dei clienti, dovute a loro volta dalle recenti disposizioni di legge che la prescrivono (per esempio DPCM 26 aprile 2020) e per accedere agli ammortizzatori sociali previsti dal DL 18/2020 “cura Italia” per le attività di sanificazione.

Per risolvere il problema e quindi poter dichiarare in pieno diritto un impianto “sanificato” si può svolgere il lavoro in collaborazione tra due imprese aventi ognuna le pertinenti abilitazioni.

Altra soluzione, per l’impresa abilitata all’impiantistica, è quella di richiedere in Camera di Commercio l’abilitazione anche per le attività di sanificazione. Per farlo devono essere espletate le seguenti pratiche.

Inserimento delle attività di sanificazione nell’oggetto sociale

Per ottenere l’abilitazione e ulteriori codici ATECO è innanzitutto necessario inserire la descrizione delle relative attività nell’oggetto sociale. Di seguito un esempio, dove sono state inserite anche le attività di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione degli ambienti:

“Pulizia, disinfezione e sanificazione degli impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione meccanica. Verifica delle condizioni igieniche degli ambienti. Verifica delle condizioni igieniche degli impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione meccanica. Controllo della qualità dell’aria negli ambienti interni. Pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione negli edifici.”

Inserimento in visura di ulteriori codici ATECO

In merito ai codici ATECO il più attinente è il seguente:

  • 81.22.02 – altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.

Per poter offrire un servizio completo sarà opportuno aggiungere anche i seguenti:

  • 81.2 – attività di pulizia e disinfestazione,
  • 81.29.1 – servizi di disinfestazione,
  • 81.21.00 – pulizia generale (non specializzata) di edifici.

Abilitazione dell’impresa alle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

Oltre all’inserimento di nuovi codici ATECO è necessario il riconoscimento dei requisiti del responsabile tecnico per la sanificazione, di cui alla legge 82/94 e DM 274 del 7/7/1997. I requisiti sono in alternativa uno dei seguenti:

a) assolvimento dell’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attivita’, di almeno due anni per le attivita’ di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attivita’ di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all’interno di imprese del settore, o comunque all’interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attivita’, in qualita’ di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;
b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attivita’ conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attivita’;
d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attivita’

Tali titoli di studio, per essere idonei, devono prevedere un corso almeno biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche. In rete sono disponibili numerosi vademecum pubblicati dalle Camere di Commercio che riportano alcuni esempi di titoli di studio idonei a conseguire l’abilitazione:

  • LAUREA: in chimica, in medicina, in farmacia, in biologia, in veterinaria, in ecologia in ingegneria chimica.
  • DIPLOMA: Perito chimico, Perito in chimica industriale, Perito meccanico, Perito elettrotecnico, Agrotecnico, Geometra, Ragioniere e perito merceologo, Liceo classico e liceo scientifico, Perito per l’industria tintoria, Istituto tecnico industriale,

sarà comunque opportuno accertarsi dell’idoneità del titolo di studio presso la propria Camera di Commercio.

Formazione specifica per i responsabili dell’igiene e per gli addetti alle operazioni

In aggiunta ai requisiti sopra indicati la normativa italiana richiede una specifica formazione per il personale impiegato nelle attività di sanificazione degli impianti di trattamento dell’aria. La norma di riferimento è l’accordo tra lo Stato e le Regioni del 5 ottobre 2006 che suddivide la formazione in due categorie:

  • Categoria B – formazione per operazioni semplici
    per il personale che effettui semplici operazioni di igiene e ispezione sul sistema di condizionamento dell’aria
  • Categoria A – formazione dei responsabili dell’igiene
    per i responsabili del controllo dell’igiene e delle ispezioni sui sistemi impiantistici.

La formazione di categoria A comprende anche gli argomenti previsti per la categoria B ed è più elevata.

Il nostro Studio organizza corsi di formazione di categoria A. Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.