N. 03/2022 – Riduzione periodo e orari di accensione impianti termici

Pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica in attuazione del Piano di riduzione dei consumi di gas naturale

Per tutti i comuni italiani, si avvicina la data della consueta attivazione degli impianti termici. A differenza degli anni passati, per far fronte alla crisi relativa al gas naturale, sono state disposte misure per limitare i consumi.

In particolare il DM 383 del 06/10/2022, di recente pubblicazione, stabilisce che:

i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale […] sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.

Tale riduzione del periodo di accensione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio. Pertanto, l’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti:

  • Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
  • Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
  • Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
  • Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
  • Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
  • Zona F: nessuna limitazione.

La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Rispetto a quanto previsto dal DPR 74/2013, i valori di temperatura dell’aria dovranno essere ridotti di 1 °C pertanto gli impianti devono essere condotti affinché la media delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unita’ immobiliare, non superi:

  • 17 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività, industriali, artigianali e assimilabili;
  • 19 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Si riporta in allegato il vademecum di cui agli articoli 8 e 9 con il quale ENEA fornisce indicazioni utili per la corretta regolazione dell’impianto al fine di ottenere le temperature sopra indicate.

Il regolamento in questione richiama alcune deroghe già previste dal DPR 74/2013, per un’analisi completa si rimanda direttamente alla legge in allegato.