N. 01/2025 – Comune di Roma: accensione impianti termici stagione 2025/2026

Si informano le imprese che, per la stagione di riscaldamento 2025-2026, le limitazioni di esercizio degli impianti sono come sempre quelle stabilite nel DPR 74/2013 (Art. 3 e 4). Si deve tuttavia tenere presente che i sindaci, con propria ordinanza, possono stabilire limitazioni più restrittive (Art. 5).

Per il comune di Roma, è stata emanata in data 30/10/2025, l’ordinanza n.147/2025 in allegato che riduce il periodo annuale, la durata giornaliera di accensione e la massima temperatura consentita negli
ambienti climatizzati.
L’avviamento degli impianti è quindi limitato al periodo tra il 15 novembre e l’8 aprile, la durata giornaliera a un massimo di 11 ore e la temperatura negli ambienti non adibiti ad attività industriali o artigianali a un massimo di 19 °C. Si raccomanda di esaminare la pagina web del Comune dedicata alla notizia per un’esame completo dell’ordinanza e di tutte le deroghe ivi previste.

Per il resto del territorio nazionale valgono le disposizioni e le deroghe di cui al DPR 74/2013 in allegato, si raccomanda comunque di verificare le eventuali restrizioni locali.

Oltre alle limitazioni stabilite dal DPR 74/2013 e dalle ordinanze dei sindaci è necessario considerare che ogni regione può stabilire ulteriori limitazioni. Nella Regione Lazio, ad esempio, valgono le regole stabilite nel piano di risanamento della qualità dell’aria del 2022, tra cui:

  • nelle unità immobiliari dotate di più impianti termici alimentati da combustibili di diversa tipologia, dal 15 ottobre al 15 marzo dell’anno successivo:
    • è disposto il divieto di utilizzo di caminetti aperti o che possono funzionare aperti,
    • nei comuni con altitudine fino a 300 m sul livello del mare, è disposto il divieto di utilizzo di ogni altro apparecchio per il riscaldamento domestico funzionante a biomassa legnosa, di classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle secondo il DM 186/2017;
  • obbligo di utilizzo, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet certificato in classe A1 in conformità della norma UNI EN ISO 17225-2;
  • divieto di utilizzo di generatori a biomassa di classe emissiva inferiore a “3 stelle” e di installazione di generatori di classe inferiore a “4 stelle” secondo il DM 186/2017.

Per maggiori dettagli e per le altre limitazioni si rimanda alle norme di attuazione in allegato di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n.8/2022 – BUR n.88 del 25/10/2022.