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N. 01/2019 – Corso di aggiornamento FER – obbligatorio per gli installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili

Il Decreto Legislativo n. 28 del 2011, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (FER), stabilisce l’obbligo di un corso di aggiornamento per tutti i responsabili tecnici delle imprese installatrici dei seguenti impianti:

  • pompe di calore,
  • caldaie, stufe e caminetti a biomassa (pellet, legna etc.),
  • pannelli solari termici,
  • pannelli solari fotovoltaici.

Più precisamente viene stabilito che i responsabili tecnici che effettuano installazione e manutenzione straordinaria degli impianti di cui sopra, devono mantenere la qualifica professionale di “Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili“, in caso contrario devono escludere tali impianti dalle loro attività e non possono rilasciare dichiarazioni di conformità.

Per mantenere questa qualifica tutti i responsabili tecnici sono tenuti seguire ogni tre anni un corso di aggiornamento di 16 ore. Il Decreto stabilisce che i corsi devono essere erogati da enti di formazione accreditati presso la regione di competenza.

Per assistervi nel mantenimento della qualifica di installatore FER, lo Studio Branca ha avviato una collaborazione con un ente accreditato presso la Regione Lazio che assicura la conformità dei corsi con i regolamenti nazionali e regionali. Il primo corso di aggiornamento di 16 ore in programma si terrà nei giorni 7 e 8 marzo 2019 e consentirà di mantenere per altri tre anni i requisiti per l’installazione di tutti gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili: pompe di calore, caldaie, caminetti e stufe a biomassa, pannelli solari termici e pannelli solari fotovoltaici.

Per ulteriore chiarezza precisiamo che il corso di aggiornamento di 16 ore è rivolto a tutti i responsabili tecnici delle imprese abilitate all’installazione di impianti termici ed elettrici, con esclusione dei responsabili tecnici che hanno ottenuto le abilitazioni dal 4 agosto 2013 con un titolo di formazione professionale e quattro anni di lavoro alle dipendenze di un’impresa del settore. Questi ultimi, per ottenere la qualifica di installatore FER, devono frequentare un corso di 80 ore per ogni tipologia impiantistica; per mantenerla, scaduti i primi tre anni, saranno tenuti, come gli altri, a frequentare un corso di aggiornamento di 16 ore.

N. 05/2018 – Bollino blu caldaie – Ultimi aggiornamenti dal nuovo organismo di controllo

Come anticipato nei precedenti Branca Informa N. 03/2018 e N. 04/2018, il comune di Roma Capitale ha affidato in concessione il rilascio dei bollini blu e il servizio di ispezione delle caldaie e degli altri impianti di climatizzazione a “Organismo Ispezioni Impianti Termici SRLS”. In questo articolo alcuni aggiornamenti pervenuti negli ultimi giorni da parte del concessionario.

Recapiti

La novità più importante riguarda la pubblicazione dei recapiti del nuovo
concessionario:

Indirizzo: via Valadier, 36 – 00193 Roma – orario dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18
Telefono: 06.52728855
Numero verde: 800.685195
EMAIL: bollini.organismo.roma@gmail.com, catasto.organismo.roma@gmail.com,
tecnico.organismo.roma@gmail.com
PEC: organismoispezioniimpiantitermici@pec.it

Procedure acquisto bollini e invio rapporti di controllo efficienza
energetica

Un altro importante aggiornamento riguarda le modifiche delle procedure di acquisto dei bollini e di invio dei rapporti di controlli di efficienza energetica.
I bollini possono ora essere ritirati direttamente presso la sede di via Valadier, 36 nel quartiere Prati, resta aperto anche lo sportello presso viale G. Massaia, 31 nel quartiere Garbatella. Per i Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica non è più prevista la consegna della copia cartacea. Sarà sufficiente la trasmissione degli stessi tramite posta elettronica.

Per vostra comodità le procedure aggiornate sono riportate in fondo all’articolo.

Aggiornamento FAQ

Le FAQ, risposte alle domande frequenti, sono state ampliate e per vostra comodità le riportiamo in fondo alla versione stampabile in allegato.

Nuovo sito web

Il sito web è stato revisionato e vi invitiamo a visitarlo con frequenza in quanto gli aggiornamenti sono continui:

www.organismoispezioni.it

Orari ridotti festività natalizie

L’Organismo comunica infine che nelle giornate del 24, 27, 28 e 31 dicembre 2018 verrà adottato un orario ridotto:

  • giorno 24 dicembre
    • ufficio di Via Valadier 36 – non effettua servizio
    • ufficio di Viale G. Massaia n. 31 presso CNA – non effettua servizio
  • giorni 27 e 28 dicembre
    • ufficio di Via Valadier 36 – orari usuali (dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00)
    • ufficio di Viale G. Massaia n. 31 presso CNA – dalle 14,00 alle 18,00
  • giorno 31 dicembre
    • ufficio di Via Valadier 36 – dalle 9,00 alle 13,00
    • ufficio di Viale G. Massaia n. 31 presso CNA – non effettua servizio

Di seguito le procedure aggiornate per l’acquisto dei bollini e per l’invio dei rapporti di controllo dell’efficienza energetica.

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N. 04/2018 – Come acquistare i bollini blu per le caldaie e gli altri impianti termici e come inviare i rapporti di controllo dell’efficienza energetica nel comune di Roma Capitale

Come anticipato nel precedente “Branca Informa N. 03/2018“, dal 1o novembre è finalmente operativo il nuovo organo di controllo degli impianti termici nel comune di Roma Capitale. Da alcuni giorni è on-line il sito web nel quale sono disponibili le informazioni e i documenti ufficiali:

www.organismoispezioni.it

Sul sito ufficiale sono pubblicate anche alcune FAQ,risposte alle domande frequenti, che chiariscono alcuni importanti aspettie che meritano un’attenta considerazione. Per vostra comodità le riportiamo anche in allegato in fondo all’articolo.

Come acquistare i bollini

Per acquistare i bollini è possibile seguire la seguente procedura.

  1. Calcolare l’importo da pagare secondo le seguenti tabelle; la prima riporta gli importi dei bollini per gli impianti con generatori di calore a fiamma.
     

    IMPORTO BOLLINO PER IMPIANTI CON GENERATORE A FIAMMA
      Fascia di potenza termica complessiva Impianto Importo / Costo Bollino
    1 Pf < 35 kW € 4,50
    2 35 kW ≤ Pf < 51 kW € 18,01
    3 51 kW ≤ Pf < 80 kW € 27,01
    4 80 kW ≤ Pf < 116 kW € 45,02
    5 116 kW ≤ Pf < 200 kW € 36,01
    6 200 kW ≤ Pf < 250 kW € 54,02
    7 250 kW ≤ Pf < 350 kW € 67,54
    8 350 kW ≤ Pf < 500 kW € 94,55
    9 500 kW ≤ Pf < 800 kW € 148,57
    10 ≥ 800 kW € 180,08

    La tabella di seguito è invece relativa agli impianti con macchine frigorifere, sottostazioni di teleriscaldamento e cogeneratori. Leggi l'articolo completo

N. 03/2018 – Bollino blu caldaie – operativo il nuovo organo di controllo degli impianti termici

Dal 1° novembre 2018 è finalmente operativo il nuovo organo di controllo degli impianti termici che sostituisce il vecchio concessionario A.T.I. Con.Te. nel territorio del comune di Roma Capitale. La nuova società concessionaria è “Organismo Ispezioni Impianti Termici SRLS”.

A comunicarlo è il comune di Roma Capitale con una breve nota pubblicata sul sito web e che riportiamo di seguito.

Numerose aziende del settore e installatori ci segnalano inoltre che stanno ricevendo una comunicazione dal nuovo concessionario, tramite canali non ufficiali. La società indica riferimenti bancari per il pagamento dei bollini e un indirizzo dove poterli ritirare.

In attesa di potervi inviare informazioni più precise in merito alla sede ufficiale della società concessionaria, riferimenti telefonici e indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata, in attesa di un’adeguata informativa ai cittadini, come previsto dai vincoli contrattuali tra Concessionario e Roma Capitale, riportiamo di seguito le comunicazioni ufficiali del Comune e in allegato quelle della nuova società concessionaria.

comunicazione-comune

N. 02/2018 – Refrigeranti infiammabili nei luoghi pubblici

Negli ultimi mesi sono pervenuti al nostro studio quesiti da numerosi installatori che si domandavano se fosse ammessa l’installazione di impianti caricati con R32 in luoghi aperti al pubblico. Il dubbio è legato al fatto che il refrigerante R32 è infiammabile. Come si vede dalla figura in testa all’articolo, questa caratteristica del nuovo refrigerante non passa inosservata in quanto l’ogiva della bombola è di colore rosso e sull’etichetta è evidenziata l’infiammabilità del refrigerante.

Per rispondere al quesito deve essere esaminata la regola tecnica di prevenzione incendi relativa allo specifico luogo ad accesso pubblico nel quale deve essere installato l’impianto. Si precisa che queste regole tecniche non sono di applicazione facoltativa bensì obbligatoria. Sono infatti riportate in decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sono preminenti rispetto alle norme di buona tecnica pubblicate dall’UNI.

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Allegati

N. 01/2018 – ATTENZIONE – Scadenza 31 maggio 2018 comunicazione ISPRA F-GAS

Entro il prossimo 31 maggio è necessario compilare la dichiarazione all’ISPRA riferita all’anno 2017 (ai sensi dell’art.16, comma 1, del DPR 43/2012).

Sono oggetto della dichiarazione le apparecchiature e i sistemi FISSI che contengono una carica circolante di 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra e che appartengono alle seguenti tipologie:

  • refrigerazione;
  • condizionamento dell’aria;
  • pompe di calore;
  • sistemi di protezione antincendio (con f-gas).

Si specifica che il nuovo Regolamento UE n.517/2014, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, non ha modificato la struttura, i criteri e i contenuti della dichiarazione F-Gas.

Il valore soglia resta fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, pertanto, almeno per quest’anno, non viene applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas, la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.

La dichiarazione va presentata per tutti gli impianti, anche nel caso in cui l’impianto nel corso del 2017 non abbia subito alcuna aggiunta (a causa di una dispersione) e quindi non vi siano state emissioni di gas in atmosfera. Leggi l'articolo completo

Allegati

N. 03/2017 – Bollino Blu Caldaie – Avviso ai manutentori

Come comportarsi quando un impianto termico è in condizioni di pericolo imminente

Sebbene nella città di Roma sia stata sospesa l’erogazione dei bollini, resta comunque l’obbligo di effettuare il controllo dell’efficienza energetica su tutti gli impianti termici. In attesa del nuovo organo di controllo i manutentori produrranno come di consueto tre copie del rapporto di controllo, una da lasciare al responsabile dell’impianto e due da archiviare. Quando riprenderà l’erogazione dei bollini, i manutentori potranno acquistare i bollini per tutti i rapporti di controllo in sospeso e inviarne una copia al nuovo organo di controllo.

Nell’attesa, l’amministrazione capitolina chiarisce ai manutentori quale comportamento tenere quando, durante le operazioni di controllo e manutenzione, un impianto viene trovato in condizioni di pericolo imminente. In tal caso è necessario riportare nel rapporto di controllo dell’efficienza energetica le operazioni necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza nel campo delle prescrizioni e indicare che l’impianto non può funzionare.

Tutto questo non genera problemi finché il responsabile dell’impianto accetti di effettuare i necessari lavori e acconsenta allo spegnimento dell’impianto. Più difficile è la situazione quando il responsabile si rifiuti di effettuare i lavori e di spegnere l’impianto; in questo caso nascono attriti e il manutentore si trova nella difficile situazione di sentirsi responsabile per un impianto che sta funzionando, suo malgrado, in condizioni di pericolo.

Per sapere come comportarsi in queste situazioni è di aiuto un avviso pubblicato dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana del comune di Roma, riportato in allegato, che suggerisce di:

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N. 02/2017 – Le sanzioni per l’impianto termico senza conduttore

In merito alle sanzioni riconducibili al ruolo del conduttore, a quanto ci risulta, l’unica sanzione è quella indicata all’articolo 288 comma 7 del DLgs 3 aprile 2006 numero 152:

Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all’articolo 287 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità indicata dalla legge regionale.

Al di là di questa piccola sanzione, è comunque necessario considerare i risvolti che potrebbe avere la mancata nomina di un conduttore patentato o una conduzione non regolare dell’impianto, che potrebbe peraltro comportare la revoca del patentino come previsto dall’articolo 287 comma 5 del DLgs 3 aprile 2006 numero 152

Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato in caso di irregolare conduzione dell’impianto. A tal fine l’autorità competente comunica all’autorità che ha rilasciato il patentino i casi di irregolare conduzione accertati.

Di solito le assicurazioni, a meno di polizze particolarmente onerose, rimborsano i danni solo se il responsabile ha rispettato tutti i requisiti cogenti; pertanto, se il responsabile non nomina un conduttore patentato, ove previsto, non sarebbe rimborsato in caso di danni ai beni o alle persone. Leggi l'articolo completo

N. 01/2017 – Attenzione scadenza 31 maggio 2017 comunicazione ISPRA F-GAS

Entro il prossimo 31 maggio è necessario compilare la dichiarazione all’ISPRA riferita all’anno 2016 (ai sensi dell’art.16, comma 1, del DPR 43/2012).

Sono oggetto della dichiarazione le apparecchiature e i sistemi FISSI che contengono una carica circolante di 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra e che appartengono alle seguenti tipologie:

  • refrigerazione;
  • condizionamento dell’aria;
  • pompe di calore;
  • sistemi di protezione antincendio (con f-gas).

Si specifica che il nuovo Regolamento UE n.517/2014, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, non ha modificato la struttura, i criteri e i contenuti della dichiarazione F-Gas.

Il valore soglia resta fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, pertanto, almeno per quest’anno, non viene applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas, la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.

La dichiarazione va presentata per tutti gli impianti, anche nel caso in cui l’impianto nel corso del 2016 non abbia subito alcuna aggiunta (a causa di una dispersione) e quindi non vi siano state emissioni di gas in atmosfera.

L’obbligo di compilazione della Dichiarazione Fgas, che deve essere fatta ogni anno, secondo la normativa di riferimento spetta all’operatore dell’apparecchiatura o dell’impianto: il proprietario oppure il terzo responsabile.

Se il proprietario ha delegato l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema ad una società esterna tramite contratto scritto, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere effettuata da quest’ultima: terzo responsabile o operatore delegato.

Il proprietario può anche affidare a consulenti esterni (“persona di riferimento”) la compilazione della dichiarazione.

Potete rivolgervi al nostro Studio per la compilazione e l’invio della dichiarazione.

Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

  • da 1.000 euro a 10.000 euro chiunque non provvede ad inviare,entro il 31 maggio di ogni anno, al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA) una dichiarazione contenente le informazioni riguardanti la quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nell’anno precedente,
  • da 1.000 euro a 10.000 euro chiunque trasmetta una dichiarazione incompleta o inesatta o comunque non conforme al formato previsto dal Ministero dell’Ambiente.

Se avete bisogno di assistenza per la compilazione della dichiarazione potete contattarci entro e non oltre il 15 maggio, potremo così garantire l’invio della dichiarazione entro il termine stabilito.

N. 08/2016 – Evoluzione della termoregolazione nella normativa italiana

Attenzione! Dopo la pubblicazione di questo articolo, a seguito dell’approvazione del “Decreto milleproroghe” (DL 30 dicembre 2016, n. 244), il termine per l’installazione di valvole termostatiche e ripartitori di calore è stato prorogato al 30 giugno 2017.

Giunti alla fine del 2016, termine entro il quale tutti gli impianti di climatizzazione per il riscaldamento e per il raffreddamento centralizzato dovranno essere dotati di sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo per ogni unità immobiliare, pubblichiamo questo approfondimento sull’evoluzione della normativa di legge in merito alla termoregolazione degli impianti termici.

Vogliamo precisare che il quadro qui descritto non è affatto esaustivo e non pretende di essere un riferimento completo per quanto attiene alla normativa in merito alla termoregolazione degli impianti termici; l’unico riferimento completo in merito alla normativa è infatti la normativa stessa. Lo scopo di questo articolo è di fornire un’idea di come si sia evoluta la normativa e di quali siano le tendenze per quanto riguarda il risparmio energetico che può essere ottenuto tramite la regolazione delle temperature in un impianto termico. Leggi l'articolo completo