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N. 04/2018 – Come acquistare i bollini blu per le caldaie e gli altri impianti termici e come inviare i rapporti di controllo dell’efficienza energetica nel comune di Roma Capitale

Come anticipato nel precedente “Branca Informa N. 03/2018“, dal 1o novembre è finalmente operativo il nuovo organo di controllo degli impianti termici nel comune di Roma Capitale. Da alcuni giorni è on-line il sito web nel quale sono disponibili le informazioni e i documenti ufficiali:

www.organismoispezioni.it

Sul sito ufficiale sono pubblicate anche alcune FAQ,risposte alle domande frequenti, che chiariscono alcuni importanti aspettie che meritano un’attenta considerazione. Per vostra comodità le riportiamo anche in allegato in fondo all’articolo.

Come acquistare i bollini

Per acquistare i bollini è possibile seguire la seguente procedura.

  1. Calcolare l’importo da pagare secondo le seguenti tabelle; la prima riporta gli importi dei bollini per gli impianti con generatori di calore a fiamma.
     

    IMPORTO BOLLINO PER IMPIANTI CON GENERATORE A FIAMMA
      Fascia di potenza termica complessiva Impianto Importo / Costo Bollino
    1 Pf < 35 kW € 4,50
    2 35 kW ≤ Pf < 51 kW € 18,01
    3 51 kW ≤ Pf < 80 kW € 27,01
    4 80 kW ≤ Pf < 116 kW € 45,02
    5 116 kW ≤ Pf < 200 kW € 36,01
    6 200 kW ≤ Pf < 250 kW € 54,02
    7 250 kW ≤ Pf < 350 kW € 67,54
    8 350 kW ≤ Pf < 500 kW € 94,55
    9 500 kW ≤ Pf < 800 kW € 148,57
    10 ≥ 800 kW € 180,08

    La tabella di seguito è invece relativa agli impianti con macchine frigorifere, sottostazioni di teleriscaldamento e cogeneratori. Continue reading

N. 03/2018 – Bollino blu caldaie – operativo il nuovo organo di controllo degli impianti termici

Dal 1° novembre 2018 è finalmente operativo il nuovo organo di controllo degli impianti termici che sostituisce il vecchio concessionario A.T.I. Con.Te. nel territorio del comune di Roma Capitale. La nuova società concessionaria è “Organismo Ispezioni Impianti Termici SRLS”.

A comunicarlo è il comune di Roma Capitale con una breve nota pubblicata sul sito web e che riportiamo di seguito.

Numerose aziende del settore e installatori ci segnalano inoltre che stanno ricevendo una comunicazione dal nuovo concessionario, tramite canali non ufficiali. La società indica riferimenti bancari per il pagamento dei bollini e un indirizzo dove poterli ritirare.

In attesa di potervi inviare informazioni più precise in merito alla sede ufficiale della società concessionaria, riferimenti telefonici e indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata, in attesa di un’adeguata informativa ai cittadini, come previsto dai vincoli contrattuali tra Concessionario e Roma Capitale, riportiamo di seguito le comunicazioni ufficiali del Comune e in allegato quelle della nuova società concessionaria.

comunicazione-comune

N. 02/2018 – Refrigeranti infiammabili nei luoghi pubblici

Negli ultimi mesi sono pervenuti al nostro studio quesiti da numerosi installatori che si domandavano se fosse ammessa l’installazione di impianti caricati con R32 in luoghi aperti al pubblico. Il dubbio è legato al fatto che il refrigerante R32 è infiammabile. Come si vede dalla figura in testa all’articolo, questa caratteristica del nuovo refrigerante non passa inosservata in quanto l’ogiva della bombola è di colore rosso e sull’etichetta è evidenziata l’infiammabilità del refrigerante.

Per rispondere al quesito deve essere esaminata la regola tecnica di prevenzione incendi relativa allo specifico luogo ad accesso pubblico nel quale deve essere installato l’impianto. Si precisa che queste regole tecniche non sono di applicazione facoltativa bensì obbligatoria. Sono infatti riportate in decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sono preminenti rispetto alle norme di buona tecnica pubblicate dall’UNI.

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Allegati

N. 01/2018 – ATTENZIONE – Scadenza 31 maggio 2018 comunicazione ISPRA F-GAS

Entro il prossimo 31 maggio è necessario compilare la dichiarazione all’ISPRA riferita all’anno 2017 (ai sensi dell’art.16, comma 1, del DPR 43/2012).

Sono oggetto della dichiarazione le apparecchiature e i sistemi FISSI che contengono una carica circolante di 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra e che appartengono alle seguenti tipologie:

  • refrigerazione;
  • condizionamento dell’aria;
  • pompe di calore;
  • sistemi di protezione antincendio (con f-gas).

Si specifica che il nuovo Regolamento UE n.517/2014, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, non ha modificato la struttura, i criteri e i contenuti della dichiarazione F-Gas.

Il valore soglia resta fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, pertanto, almeno per quest’anno, non viene applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas, la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.

La dichiarazione va presentata per tutti gli impianti, anche nel caso in cui l’impianto nel corso del 2017 non abbia subito alcuna aggiunta (a causa di una dispersione) e quindi non vi siano state emissioni di gas in atmosfera. Continue reading

Allegati

N. 03/2017 – Bollino Blu Caldaie – Avviso ai manutentori

Come comportarsi quando un impianto termico è in condizioni di pericolo imminente

Sebbene nella città di Roma sia stata sospesa l’erogazione dei bollini, resta comunque l’obbligo di effettuare il controllo dell’efficienza energetica su tutti gli impianti termici. In attesa del nuovo organo di controllo i manutentori produrranno come di consueto tre copie del rapporto di controllo, una da lasciare al responsabile dell’impianto e due da archiviare. Quando riprenderà l’erogazione dei bollini, i manutentori potranno acquistare i bollini per tutti i rapporti di controllo in sospeso e inviarne una copia al nuovo organo di controllo.

Nell’attesa, l’amministrazione capitolina chiarisce ai manutentori quale comportamento tenere quando, durante le operazioni di controllo e manutenzione, un impianto viene trovato in condizioni di pericolo imminente. In tal caso è necessario riportare nel rapporto di controllo dell’efficienza energetica le operazioni necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza nel campo delle prescrizioni e indicare che l’impianto non può funzionare.

Tutto questo non genera problemi finché il responsabile dell’impianto accetti di effettuare i necessari lavori e acconsenta allo spegnimento dell’impianto. Più difficile è la situazione quando il responsabile si rifiuti di effettuare i lavori e di spegnere l’impianto; in questo caso nascono attriti e il manutentore si trova nella difficile situazione di sentirsi responsabile per un impianto che sta funzionando, suo malgrado, in condizioni di pericolo.

Per sapere come comportarsi in queste situazioni è di aiuto un avviso pubblicato dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana del comune di Roma, riportato in allegato, che suggerisce di:

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N. 02/2017 – Le sanzioni per l’impianto termico senza conduttore

In merito alle sanzioni riconducibili al ruolo del conduttore, a quanto ci risulta, l’unica sanzione è quella indicata all’articolo 288 comma 7 del DLgs 3 aprile 2006 numero 152:

Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all’articolo 287 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità indicata dalla legge regionale.

Al di là di questa piccola sanzione, è comunque necessario considerare i risvolti che potrebbe avere la mancata nomina di un conduttore patentato o una conduzione non regolare dell’impianto, che potrebbe peraltro comportare la revoca del patentino come previsto dall’articolo 287 comma 5 del DLgs 3 aprile 2006 numero 152

Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato in caso di irregolare conduzione dell’impianto. A tal fine l’autorità competente comunica all’autorità che ha rilasciato il patentino i casi di irregolare conduzione accertati.

Di solito le assicurazioni, a meno di polizze particolarmente onerose, rimborsano i danni solo se il responsabile ha rispettato tutti i requisiti cogenti; pertanto, se il responsabile non nomina un conduttore patentato, ove previsto, non sarebbe rimborsato in caso di danni ai beni o alle persone. Continue reading

N. 01/2017 – Attenzione scadenza 31 maggio 2017 comunicazione ISPRA F-GAS

Entro il prossimo 31 maggio è necessario compilare la dichiarazione all’ISPRA riferita all’anno 2016 (ai sensi dell’art.16, comma 1, del DPR 43/2012).

Sono oggetto della dichiarazione le apparecchiature e i sistemi FISSI che contengono una carica circolante di 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra e che appartengono alle seguenti tipologie:

  • refrigerazione;
  • condizionamento dell’aria;
  • pompe di calore;
  • sistemi di protezione antincendio (con f-gas).

Si specifica che il nuovo Regolamento UE n.517/2014, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, non ha modificato la struttura, i criteri e i contenuti della dichiarazione F-Gas.

Il valore soglia resta fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, pertanto, almeno per quest’anno, non viene applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas, la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.

La dichiarazione va presentata per tutti gli impianti, anche nel caso in cui l’impianto nel corso del 2016 non abbia subito alcuna aggiunta (a causa di una dispersione) e quindi non vi siano state emissioni di gas in atmosfera.

L’obbligo di compilazione della Dichiarazione Fgas, che deve essere fatta ogni anno, secondo la normativa di riferimento spetta all’operatore dell’apparecchiatura o dell’impianto: il proprietario oppure il terzo responsabile.

Se il proprietario ha delegato l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema ad una società esterna tramite contratto scritto, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere effettuata da quest’ultima: terzo responsabile o operatore delegato.

Il proprietario può anche affidare a consulenti esterni (“persona di riferimento”) la compilazione della dichiarazione.

Potete rivolgervi al nostro Studio per la compilazione e l’invio della dichiarazione.

Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:

  • da 1.000 euro a 10.000 euro chiunque non provvede ad inviare,entro il 31 maggio di ogni anno, al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA) una dichiarazione contenente le informazioni riguardanti la quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nell’anno precedente,
  • da 1.000 euro a 10.000 euro chiunque trasmetta una dichiarazione incompleta o inesatta o comunque non conforme al formato previsto dal Ministero dell’Ambiente.

Se avete bisogno di assistenza per la compilazione della dichiarazione potete contattarci entro e non oltre il 15 maggio, potremo così garantire l’invio della dichiarazione entro il termine stabilito.

N. 08/2016 – Evoluzione della termoregolazione nella normativa italiana

Attenzione! Dopo la pubblicazione di questo articolo, a seguito dell’approvazione del “Decreto milleproroghe” (DL 30 dicembre 2016, n. 244), il termine per l’installazione di valvole termostatiche e ripartitori di calore è stato prorogato al 30 giugno 2017.

Giunti alla fine del 2016, termine entro il quale tutti gli impianti di climatizzazione per il riscaldamento e per il raffreddamento centralizzato dovranno essere dotati di sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo per ogni unità immobiliare, pubblichiamo questo approfondimento sull’evoluzione della normativa di legge in merito alla termoregolazione degli impianti termici.

Vogliamo precisare che il quadro qui descritto non è affatto esaustivo e non pretende di essere un riferimento completo per quanto attiene alla normativa in merito alla termoregolazione degli impianti termici; l’unico riferimento completo in merito alla normativa è infatti la normativa stessa. Lo scopo di questo articolo è di fornire un’idea di come si sia evoluta la normativa e di quali siano le tendenze per quanto riguarda il risparmio energetico che può essere ottenuto tramite la regolazione delle temperature in un impianto termico. Continue reading

N. 07/2016 – Igiene degli impianti di trattamento aria

L’igiene degli impianti di trattamento aria è un argomento verso il quale non viene rivolta di solito una particolare attenzione. Tuttavia le conseguenze di una carenza di igiene negli impianti di trattamento dell’aria e negli impianti di condizionamento possono essere gravissime. Proprio in questi giorni nella città di Parma si sta verificando una epidemia di legionella che ha portato a 37 persone contagiate e a due decessi. Si ipotizza che questa epidemia sia stata generata da alcune torri evaporative non adeguatamente manutenute dal punto di vista igienico.

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N. 06/2016 – La certificazione FGAS dell’impresa

Ricordiamo a tutte le imprese che svolgono attività di installazione e manutenzione di apparecchiature di condizionamento e refrigerazione che la certificazione dell’impresa, in conformità al regolamento CE 303/2008, è un requisito di legge anche per le imprese individuali e, oltre al patentino, deve essere in possesso di ogni azienda.
Il patentino da frigorista certifica infatti che la persona che interviene sulle apparecchiature conosce le macchine e la strumentazione e sa svolgere il suo lavoro limitando al minimo le perdite di refrigerante; con la certificazione dell’impresa si certifica invece che l’azienda mette a disposizione dei tecnici patentati gli strumenti e le procedure adeguate. Continue reading